sabato 11 aprile 2015

730 precompilato: come funziona e quali sono i vantaggi

Dal 15 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati il 730/2015 per l’anno 2014 cosiddetto “precompilato”.

Vi si potrà accedere utilizzando internet.

I dati precompilati saranno estrapolati dalla Certificazione Unica del sostituto d’imposta (ex CUD), dal 730/2014 presentato l’anno prima dallo stesso contribuente, dalle comunicazione inviate all'Agenzia delle Entrate dalle compagnie di assicurazione, banche ed enti previdenziali; infine altri dati saranno desunti dalla banca dati del registro e più in generale dalla banca dati dell’Anagrafe Tributaria.

Il 730 precompilato conterrà già il prospetto di liquidazione con il conteggio delle imposte a credito o a debito. Il contribuente potrà modificare il 730, inserendo ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 2014, e immediatamente il software procederà al ricalcolo delle imposte.

Per accedere su internet al proprio 730 precompilato è necessario possedere il PIN segreto e la password, richiedibili presso qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, sul sito internet dell’Agenzia stessa all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp, per telefono al numero 848.800.444 da telefono fisso o 06.96668907 da telefono cellulare.

Il contribuente, una volta in possesso di PIN e password, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell’applicazione web dedicata al 730 precompilato (https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/avviso-accesso-730-precompilato), può visualizzare la propria dichiarazione dei redditi e  dopo le opportune modifiche e integrazioni, se necessarie (ad es. per inserire le spese sanitarie), può inviare, nel periodo dal 01 maggio al 07 luglio 2015, la dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia delle Entrate sempre per via telematica.

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione; sarà poi quest’ultimo ad effettuare in busta paga il conguaglio a credito o a debito.

I vantaggi del 730 precompilato sono numerosi; innanzitutto non sostituisce, bensì si va ad aggiungere alle ordinarie modalità di presentazione del 730 tramite sostituto d’imposta o CAF o commercialista.

In pratica d’ora in poi il contribuente, se vuole, può fare tutto da sé, senza bisogno di pagare un CAF o un professionista, senza fare file, senza spendere in fotocopie.
Non dovrà esibire o fotocopiare alcuna documentazione, dovrà solo conservarla nel caso in cui fra qualche anno (verosimilmente nel 2017) l’Agenzia delle Entrate dovesse eventualmente chiedere di visionare i documenti di spesa.

In caso di dubbi poi è sempre possibile usufruire dell’assistenza gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i propri Uffici Territoriali (ai quali si può accedere anche prenotando un appuntamento all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/index.htm senza dover così fare la fila), tramite il numero 848.800.444 da telefono fisso o 06.96668907 da telefono cellulare, tramite mail inoltrata via web all'indirizzo
http://www1.agenziaentrate.gov.it/comunicare/contact_center/index.htm

giovedì 30 dicembre 2010

Come detrarre le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali

Di seguito viene spiegato come documentare le spese farmaceutiche al fine di poterle scaricare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).
  
La spesa relativa all'acquisto di farmaci o medicinali per sé o per i familiari fiscalmente a carico deve essere certificata da fattura oppure da scontrino fiscale (c.d. “parlante”) contenente la specificazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio AIC) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Non è più consentito utilizzare l’autocertificazione per integrare eventuali dati mancati nella fattura o nello scontrino.

Di contro, non è più necessario conservare la prescrizione medica o la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico per i medicinali acquistati con il ticket.

Con la risoluzione n. 10 del 17/02/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, oltre alle diciture "farmaco" o "medicinale", sono ammissibili anche abbreviazioni quali "med." o "f.co." e le diciture:

     omeopatico

     ticket

     SOP  ossia medicinali “senza obbligo di prescrizione”

     OTC  ossia medicinali “over the counter”, cioè da banco.

Il domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate

Volete che atti o avvisi dell’Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dal vostro domicilio fiscale (che generalmente coincide con la residenza anagrafica)?
Avete la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.
A tal fine è necessario inviare una apposita comunicazione al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure in via telematica con modalità stabilite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate).
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione.

venerdì 18 giugno 2010

Come detrarre i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

In dichiarazione dei redditi è possibile detrarre:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.


I premi sono detraibili anche se versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Tuir, la detrazione per i premi assicurativi spetta anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto di assicurazione che come assicurato, posto che, anche in tal caso, l’onere economico è sopportato dal contribuente (Circolare n. 17 del 18/05/2006).

L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14.

Vanno ricompresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.

domenica 9 maggio 2010

Come beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel corso dell’anno non hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non convivono con il contribuente o risiedono all’estero:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

In riferimento al coniuge, in caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell’anno, è necessario indicare in dichiarazione dei redditi il numero dei mesi per i quali lo stesso è stato a vostro carico.
Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2009, la detrazione spetta per sette mesi.
In riferimento ad altro familiare, se è stato a vostro carico solo per una parte dell’anno, dovete indicare in dichiarazione il numero dei mesi corrispondenti.
Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2009, la detrazione spetta per cinque mesi.
Per quanto concerne la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico, tenete presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.
Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli: potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli.
L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno.
Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Calcolo delle detrazioni:

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all’aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera euro 80.000.

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio disabile;
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.
Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre
Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni
900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
1.020,00 (800,00 + 220,00)


Contribuente con un numero di figli superiore a tre
Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni
1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore detrazione di euro 1.200.
Pertanto, se avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico, riportate in dichiarazione l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale spettante.
Poichè la detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annullarsi, se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell’ulteriore detrazione.
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Per ogni altro familiare a carico è prevista una detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza; tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale.

sabato 10 aprile 2010

Come detrarre le spese per attività sportive praticate da ragazzi

E' possibile fruire di una detrazione d'imposta del 19% per spese, non superiori per ciascun ragazzo ad euro 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
– la causale del pagamento;
– l’attività sportiva praticata;
– l’importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Come detrarre le spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Fino al 31 dicembre 2010, salvo eventuali proroghe, danno diritto a una detrazione d’imposta del 20% le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Pertanto, la detrazione irpef spetta esclusivamente per la sostituzione e non per il primo acquisto.
Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno intendiate fruire della detrazione prevista, dovete compilare in dichiarazione dei redditi un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale (cosiddetto “parlante”) recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un’autodichiarazione (da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste) da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto (impresa o ente) che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
L’importo delle spese che si può indicare in dichiarazione per ciascun apparecchio non può essere superiore ad euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita per singolo acquisto è di euro 200,00.
Non è importante il sistema di pagamento scelto: l’apparecchio può essere acquistato a rate o in qualunque altra modalità. La detrazione sarà comunque calcolata in un’unica rata nella dichiarazione dei redditi di riferimento per il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese (in pratica occorre fare riferimento alla data riportata sulla fattura o sullo scontrino parlante).

sabato 3 aprile 2010

Come si determina il domicilio fiscale del contribuente

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti; pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica.
L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.
Quando ricorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata richiesta, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello in cui risiede.
Nel caso in cui variate la residenza trasferendola in un comune diverso, gli effetti della variazione ai fini del domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata.
Ad esempio, se la variazione della residenza è avvenuta il 3 novembre 2009 il nuovo domicilio fiscale decorrerà dal 2 gennaio 2010.

Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi

Non siete tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi 2010 se, nell’anno 2009, avete posseduto:
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE: se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi familiari, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

sabato 20 marzo 2010

Come detrarre le spese di istruzione

In dichiarazione dei redditi è detraibile il 19% delle spese sostenute (per se stessi o per familiari fiscalmente a carico) per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, e di master universitari, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione compete anche in riferimento all’iscrizione ad anni fuori corso.

Per gli istituti o università privati e stranieri l’importo delle spese detraibili non deve essere superiore a quello massimo previsto per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani (circolare n. 18 del 21 aprile 2009).

Pertanto, la detrazione del 19% è calcolata in riferimento all’intera spesa sostenuta se trattasi di tasse e contributi riferite a scuole e università statali.
Per le università private (tipo l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano), invece, al fine di determinare l’importo detraibile, occorre fare riferimento a corsi identici o affini tenuti presso l’Università statale presente nella stessa città ove ha sede l’Università privata, ovvero sita in una città della stessa regione.
Ad esempio, in riferimento all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, occorrerà eseguire il raffronto con il corso di laurea in Economia e Commercio tenuto presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca.

Per le spese di frequenza all’estero di corsi universitari la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente (circolare n. 95 del 12 maggio 2000).

Non sono detraibili:
  • le spese sostenute per le vacanze studio, anche se il soggetto si reca all'estero per perfezionare la conoscenza di una determina materia, a eccezione dei perfezionamenti e/o specializzazioni universitarie;
  • i corsi su singole materie (ad esempio, corso di lingua, corso per il conseguimento della patente europea del computer);
  • il versamento effettuato per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione;
  • le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale (le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute nel 2009 dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, fino ad un importo massimo di 500,00 euro, sono detraibili in altro apposito rigo della dichiarazione dei redditi);
  • l'acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, di materiale di cancelleria, eccetera (risoluzione n. 803 del 17/06/1980)
  • le spese per viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza alle scuole (risoluzione n. 1184 del 27/11/80).

Come detrarre le spese funebri

Si può fruire in dichiarazione dei redditi di una detrazione d’imposta del 19% delle spese funebri sostenute per la morte dei seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
• il coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato;
• i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Ne discende che le spese funebri sostenute in occasione del funerale, per esempio, di una zia non sono detraibili.

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore ad euro 1.549,37, su cui poi calcolare la detrazione del 19%. Il risparmio massimo d’imposta è, quindi, pari ad euro 294,38 per ogni singolo evento luttuoso.
Il predetto  limite di euro 1.549,37 non può essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in più anni.

La spesa  funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e con riferimento al periodo d’imposta in cui e' stata sostenuta (criterio di cassa).
La spesa funebre, sempre entro il predetto limite complessivo di euro 1.549,37, può essere detratta frazionatamente da più persone,  ancorché il  documento contabile  (ricevuta  o fattura quietanzata)  sia intestato  o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa  sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.

Le spese funebri, per poter essere detraibili, devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate, rimanendo pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri.

Come detrarre gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

In sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) il contribuente può detrarre dall’irpef dovuta il 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di un mutuo garantito da ipoteca stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale.

I principali oneri accessori relativi al mutuo sono:
– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
– le spese di perizia;
– le spese di istruttoria;
– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
– l’eventuale penalità per l’anticipata estinzione del mutuo.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Si presume che il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente nell’abitazione dove hanno stabilito la propria residenza anagrafica; altrimenti, in sede di controllo, è necessario produrre un’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (quindi sotto la propria responsabilità penale), con la quale il contribuente attesta che lui o i suoi familiari dimorano abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici (e cioè nell’abitazione acquistata con il mutuo ipotecario).
Si tenga presente che, in entrambi i casi, l’Agenzia delle Entrate, attraverso il catasto delle utenze elettriche, può verificare se la casa è stata effettivamente abitata per la maggior parte dell’anno o se, invece, è rimasta pressoché disabitata.

In caso di mutuo ipotecario agevolato con contributi sugli interessi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, quali ad es. la Regione, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo rimasto a carico del contribuente.

Se l’importo del mutuo supera il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione solamente gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo d’acquisto, aumentato delle imposte dovute (IVA o imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), degli oneri di intermediazione, delle spese notarili sostenute (sia per la stipula dell’atto d’acquisto che per quello di mutuo).
In pratica, se il mutuo è pari a 100.000,00 euro, il costo d’acquisto a 72.000,00 euro, le imposte dovute, la commissione dell’agenzia immobiliare e l’onorario del notaio a 8.000,00 euro, sarà possibile calcolare la detrazione del 19% solo sull’ 80% degli interessi passivi pagati.

La detrazione d’imposta spetta ai contraenti del mutuo ipotecario che siano contestualmente anche proprietari o comproprietari, per qualsiasi quota, dell’immobile acquistato in virtù del mutuo ipotecario.

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.
In pratica il risparmio fiscale di cui si può fruire ogni anno è al massimo pari ad euro 760,00.
In caso di più intestatari del contratto di mutuo il suddetto limite di euro 4.000,00 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi e degli oneri accessori sostenuti (ad es.: due coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull’ abitazione principale acquistata da entrambi, possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno nella propria dichiarazione dei redditi). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (dimora abituale) entro un anno dall’acquisto (a pena di definitiva decadenza), e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Tra la stipula dell’atto d’acquisto e dell’atto di mutuo non deve quindi trascorrere più di un anno, pena la perdita irreparabile del diritto a fruire del beneficio fiscale.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto o a causa di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di  ricovero o sanitari).
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.