sabato 10 aprile 2010

Come detrarre le spese per attività sportive praticate da ragazzi

E' possibile fruire di una detrazione d'imposta del 19% per spese, non superiori per ciascun ragazzo ad euro 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
– la causale del pagamento;
– l’attività sportiva praticata;
– l’importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Come detrarre le spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Fino al 31 dicembre 2010, salvo eventuali proroghe, danno diritto a una detrazione d’imposta del 20% le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Pertanto, la detrazione irpef spetta esclusivamente per la sostituzione e non per il primo acquisto.
Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno intendiate fruire della detrazione prevista, dovete compilare in dichiarazione dei redditi un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale (cosiddetto “parlante”) recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un’autodichiarazione (da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste) da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto (impresa o ente) che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
L’importo delle spese che si può indicare in dichiarazione per ciascun apparecchio non può essere superiore ad euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita per singolo acquisto è di euro 200,00.
Non è importante il sistema di pagamento scelto: l’apparecchio può essere acquistato a rate o in qualunque altra modalità. La detrazione sarà comunque calcolata in un’unica rata nella dichiarazione dei redditi di riferimento per il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese (in pratica occorre fare riferimento alla data riportata sulla fattura o sullo scontrino parlante).

sabato 3 aprile 2010

Come si determina il domicilio fiscale del contribuente

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti; pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica.
L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.
Quando ricorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata richiesta, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello in cui risiede.
Nel caso in cui variate la residenza trasferendola in un comune diverso, gli effetti della variazione ai fini del domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata.
Ad esempio, se la variazione della residenza è avvenuta il 3 novembre 2009 il nuovo domicilio fiscale decorrerà dal 2 gennaio 2010.

Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi

Non siete tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi 2010 se, nell’anno 2009, avete posseduto:
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE: se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi familiari, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.