sabato 20 marzo 2010

Come detrarre gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

In sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) il contribuente può detrarre dall’irpef dovuta il 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di un mutuo garantito da ipoteca stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale.

I principali oneri accessori relativi al mutuo sono:
– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
– le spese di perizia;
– le spese di istruttoria;
– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
– l’eventuale penalità per l’anticipata estinzione del mutuo.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Si presume che il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente nell’abitazione dove hanno stabilito la propria residenza anagrafica; altrimenti, in sede di controllo, è necessario produrre un’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (quindi sotto la propria responsabilità penale), con la quale il contribuente attesta che lui o i suoi familiari dimorano abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici (e cioè nell’abitazione acquistata con il mutuo ipotecario).
Si tenga presente che, in entrambi i casi, l’Agenzia delle Entrate, attraverso il catasto delle utenze elettriche, può verificare se la casa è stata effettivamente abitata per la maggior parte dell’anno o se, invece, è rimasta pressoché disabitata.

In caso di mutuo ipotecario agevolato con contributi sugli interessi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, quali ad es. la Regione, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo rimasto a carico del contribuente.

Se l’importo del mutuo supera il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione solamente gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo d’acquisto, aumentato delle imposte dovute (IVA o imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), degli oneri di intermediazione, delle spese notarili sostenute (sia per la stipula dell’atto d’acquisto che per quello di mutuo).
In pratica, se il mutuo è pari a 100.000,00 euro, il costo d’acquisto a 72.000,00 euro, le imposte dovute, la commissione dell’agenzia immobiliare e l’onorario del notaio a 8.000,00 euro, sarà possibile calcolare la detrazione del 19% solo sull’ 80% degli interessi passivi pagati.

La detrazione d’imposta spetta ai contraenti del mutuo ipotecario che siano contestualmente anche proprietari o comproprietari, per qualsiasi quota, dell’immobile acquistato in virtù del mutuo ipotecario.

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.
In pratica il risparmio fiscale di cui si può fruire ogni anno è al massimo pari ad euro 760,00.
In caso di più intestatari del contratto di mutuo il suddetto limite di euro 4.000,00 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi e degli oneri accessori sostenuti (ad es.: due coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull’ abitazione principale acquistata da entrambi, possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno nella propria dichiarazione dei redditi). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (dimora abituale) entro un anno dall’acquisto (a pena di definitiva decadenza), e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Tra la stipula dell’atto d’acquisto e dell’atto di mutuo non deve quindi trascorrere più di un anno, pena la perdita irreparabile del diritto a fruire del beneficio fiscale.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto o a causa di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di  ricovero o sanitari).
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

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