venerdì 18 giugno 2010

Come detrarre i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

In dichiarazione dei redditi è possibile detrarre:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.


I premi sono detraibili anche se versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Tuir, la detrazione per i premi assicurativi spetta anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto di assicurazione che come assicurato, posto che, anche in tal caso, l’onere economico è sopportato dal contribuente (Circolare n. 17 del 18/05/2006).

L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14.

Vanno ricompresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.