domenica 9 maggio 2010

Come beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel corso dell’anno non hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non convivono con il contribuente o risiedono all’estero:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

In riferimento al coniuge, in caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell’anno, è necessario indicare in dichiarazione dei redditi il numero dei mesi per i quali lo stesso è stato a vostro carico.
Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2009, la detrazione spetta per sette mesi.
In riferimento ad altro familiare, se è stato a vostro carico solo per una parte dell’anno, dovete indicare in dichiarazione il numero dei mesi corrispondenti.
Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2009, la detrazione spetta per cinque mesi.
Per quanto concerne la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico, tenete presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.
Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli: potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli.
L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno.
Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Calcolo delle detrazioni:

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all’aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera euro 80.000.

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio disabile;
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.
Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre
Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni
900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
1.020,00 (800,00 + 220,00)


Contribuente con un numero di figli superiore a tre
Importo Detrazione Teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni
1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore detrazione di euro 1.200.
Pertanto, se avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico, riportate in dichiarazione l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale spettante.
Poichè la detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annullarsi, se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire dell’ulteriore detrazione.
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Per ogni altro familiare a carico è prevista una detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza; tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale.