sabato 20 marzo 2010

Come detrarre le spese di istruzione

In dichiarazione dei redditi è detraibile il 19% delle spese sostenute (per se stessi o per familiari fiscalmente a carico) per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, e di master universitari, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione compete anche in riferimento all’iscrizione ad anni fuori corso.

Per gli istituti o università privati e stranieri l’importo delle spese detraibili non deve essere superiore a quello massimo previsto per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani (circolare n. 18 del 21 aprile 2009).

Pertanto, la detrazione del 19% è calcolata in riferimento all’intera spesa sostenuta se trattasi di tasse e contributi riferite a scuole e università statali.
Per le università private (tipo l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano), invece, al fine di determinare l’importo detraibile, occorre fare riferimento a corsi identici o affini tenuti presso l’Università statale presente nella stessa città ove ha sede l’Università privata, ovvero sita in una città della stessa regione.
Ad esempio, in riferimento all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, occorrerà eseguire il raffronto con il corso di laurea in Economia e Commercio tenuto presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca.

Per le spese di frequenza all’estero di corsi universitari la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente (circolare n. 95 del 12 maggio 2000).

Non sono detraibili:
  • le spese sostenute per le vacanze studio, anche se il soggetto si reca all'estero per perfezionare la conoscenza di una determina materia, a eccezione dei perfezionamenti e/o specializzazioni universitarie;
  • i corsi su singole materie (ad esempio, corso di lingua, corso per il conseguimento della patente europea del computer);
  • il versamento effettuato per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione;
  • le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale (le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute nel 2009 dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, fino ad un importo massimo di 500,00 euro, sono detraibili in altro apposito rigo della dichiarazione dei redditi);
  • l'acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, di materiale di cancelleria, eccetera (risoluzione n. 803 del 17/06/1980)
  • le spese per viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza alle scuole (risoluzione n. 1184 del 27/11/80).

Come detrarre le spese funebri

Si può fruire in dichiarazione dei redditi di una detrazione d’imposta del 19% delle spese funebri sostenute per la morte dei seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
• il coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato;
• i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Ne discende che le spese funebri sostenute in occasione del funerale, per esempio, di una zia non sono detraibili.

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore ad euro 1.549,37, su cui poi calcolare la detrazione del 19%. Il risparmio massimo d’imposta è, quindi, pari ad euro 294,38 per ogni singolo evento luttuoso.
Il predetto  limite di euro 1.549,37 non può essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in più anni.

La spesa  funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e con riferimento al periodo d’imposta in cui e' stata sostenuta (criterio di cassa).
La spesa funebre, sempre entro il predetto limite complessivo di euro 1.549,37, può essere detratta frazionatamente da più persone,  ancorché il  documento contabile  (ricevuta  o fattura quietanzata)  sia intestato  o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa  sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.

Le spese funebri, per poter essere detraibili, devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate, rimanendo pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri.

Come detrarre gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

In sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) il contribuente può detrarre dall’irpef dovuta il 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di un mutuo garantito da ipoteca stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale.

I principali oneri accessori relativi al mutuo sono:
– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
– le spese di perizia;
– le spese di istruttoria;
– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
– l’eventuale penalità per l’anticipata estinzione del mutuo.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Si presume che il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente nell’abitazione dove hanno stabilito la propria residenza anagrafica; altrimenti, in sede di controllo, è necessario produrre un’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (quindi sotto la propria responsabilità penale), con la quale il contribuente attesta che lui o i suoi familiari dimorano abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici (e cioè nell’abitazione acquistata con il mutuo ipotecario).
Si tenga presente che, in entrambi i casi, l’Agenzia delle Entrate, attraverso il catasto delle utenze elettriche, può verificare se la casa è stata effettivamente abitata per la maggior parte dell’anno o se, invece, è rimasta pressoché disabitata.

In caso di mutuo ipotecario agevolato con contributi sugli interessi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, quali ad es. la Regione, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo rimasto a carico del contribuente.

Se l’importo del mutuo supera il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione solamente gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo d’acquisto, aumentato delle imposte dovute (IVA o imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), degli oneri di intermediazione, delle spese notarili sostenute (sia per la stipula dell’atto d’acquisto che per quello di mutuo).
In pratica, se il mutuo è pari a 100.000,00 euro, il costo d’acquisto a 72.000,00 euro, le imposte dovute, la commissione dell’agenzia immobiliare e l’onorario del notaio a 8.000,00 euro, sarà possibile calcolare la detrazione del 19% solo sull’ 80% degli interessi passivi pagati.

La detrazione d’imposta spetta ai contraenti del mutuo ipotecario che siano contestualmente anche proprietari o comproprietari, per qualsiasi quota, dell’immobile acquistato in virtù del mutuo ipotecario.

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.
In pratica il risparmio fiscale di cui si può fruire ogni anno è al massimo pari ad euro 760,00.
In caso di più intestatari del contratto di mutuo il suddetto limite di euro 4.000,00 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi e degli oneri accessori sostenuti (ad es.: due coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull’ abitazione principale acquistata da entrambi, possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno nella propria dichiarazione dei redditi). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (dimora abituale) entro un anno dall’acquisto (a pena di definitiva decadenza), e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Tra la stipula dell’atto d’acquisto e dell’atto di mutuo non deve quindi trascorrere più di un anno, pena la perdita irreparabile del diritto a fruire del beneficio fiscale.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto o a causa di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di  ricovero o sanitari).
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.